Articolo 1 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 184, come modificato da articolo 1, comma 76, lett. b) della legge 24 dicembre 2007, n. 247 “Cumulo dei periodi assicurativi”. Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n.335, in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi.
PREMESSA
Il d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184 (G.U.- serie generale - n. 148 del 27
giugno 1997 – allegato 1), in attuazione della delega conferita
dall’art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, contiene
disposizioni in materia di ricongiunzione di periodi assicurativi, di
riscatto e di prosecuzione volontaria.
In particolare, in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi,
l’articolo 1 del predetto decreto, rubricato “cumulo di periodi
assicurativi”, innovando la legislazione vigente,ha previsto, al primo
comma, che per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono
liquidati esclusivamente con il sistema contributivo iscritti a due o
più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia
e i superstiti, che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme
il diritto al trattamento previdenziale, è data facoltà di utilizzare,
cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti di cui all’articolo 1,
comma 20, della legge 8 agosto 1995 n. 335, i periodi assicurativi non
coincidenti posseduti presso le predette forme, ai fini del
conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti
pensionistici per inabilità”.
Il citato articolo 1 è stato successivamente modificato dall’articolo
1, comma 76, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 247,
(pubblicata sulla G.U. n. 301 del 29 dicembre 2007) che ha soppresso,
al primo comma, le parole “che non abbiano maturato in alcuna delle
predette forme il diritto al trattamento previdenziale”.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, possono avvalersi della
facoltà prevista dalla disposizione in oggetto anche i lavoratori che,
in una delle gestioni presso le quali hanno effettuato versamenti
contributivi, hanno maturato il diritto ad un trattamento pensionistico
autonomo.
Nessuna modifica è stata, invece, apportata ai commi successivi dell’articolo 1 del d.lgs. n. 184 del 1997.
Il secondo comma del predetto articolo 1 dispone che “il cumulo di cui
al comma 1 opera a favore dei superstiti degli assicurati, ancorché
deceduti prima del compimento dell'età pensionabile”.
Il successivo comma 3 dispone che “Agli aventi titolo al cumulo
spettano le quote di pensione relative alle posizioni assicurative
costituite nelle rispettive gestioni previdenziali, calcolate ciascuna
con le norme vigenti in materia per le gestioni medesime. Le quote di
pensione sono poste a carico ed erogate da ciascuna gestione”.
Al quarto comma è stabilito che “Gli effetti giuridici ed economici
derivanti dall'applicazione del presente articolo decorrono dal primo
giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di
pensione da parte dell'assicurato e, in caso di decesso di
quest'ultimo, dal mese successivo a tale evento”.
A tale proposito, si precisa che la pensione ai superstiti decorre dal
primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell’assicurato.
All’ultimo comma, che peraltro esula dalle competenze dell’Istituto, è
precisato, infine, che “Rientra nei poteri degli enti privatizzati
gestori delle forme di previdenza obbligatoria a favore di liberi
professionisti, conferiti dall'articolo 3, comma 12, della legge8
agosto 1995, n. 335, il riconoscimento del computo dei periodi
contributivi non coincidenti posseduti dal professionista presso altre
forme di previdenza obbligatoria, al solo fine del conseguimento dei
requisiti contributivi previsti dall'ordinamento giuridico di
appartenenza per il diritto a pensione e non per la misura di
quest'ultima”.
Con la presente circolare, che tiene conto del parere espresso in
materia dal Ministero del Lavoro con nota del 13 aprile 2010, prot.
04/UL/0003472/P, si illustrano i criteri applicativi delle
richiamate disposizioni normative.
1.1 Destinatari (articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 184 del 1997)
L’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, come
modificato dall’articolo 1, comma 76, della legge n. 247 del 2007,
individua coloro che possono avvalersi della facoltà di cumulo dei
periodi assicurativi.
Si tratta dei lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati
esclusivamente secondo il sistema contributivo iscritti a due o più
gestioni previdenziali dell’assicurazione generale obbligatoria per
l’invalidità, vecchiaia e superstiti e delle forme sostitutive
edesclusive della stessa, delle gestioni speciali dei lavoratori
autonomi, della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26,
della legge n. 335 del 1995; nonché dei lavoratori di cui all’art.1,
comma 23, della medesima legge, che abbiano optato per la liquidazione
del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema
contributivo.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in merito
all’ambito di applicazione del cumulo in argomento, con nota di
cui sopra è cenno, ha precisato che “Ai fini del riconoscimento, da
parte dell’Inps del cumulo dei periodi assicurativi, tra i soggetti
destinatari vanno inseriti anche gli iscritti alle casse
previdenziali di cui al d.lgs. n. 103 del 1996 e, con riferimento
ai restanti regimi previdenziali dei liberi professionisti, solo quei
soggetti la cui cassa di appartenenza abbia adottato il sistema
contributivo definito dalla legge n. 335 del 1995”.
Tenuto conto di quanto sopra illustrato, devono intendersi quali
destinatari della norma in esame i lavoratori iscritti
all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e
superstiti e delle forme sostitutive edesclusive della stessa, delle
gestioni speciali dei lavoratori autonomi, della gestione separata di
cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 nonché ai
regimi dei liberi professionistici disciplinati dal d.lgs. n. 103 del
1996 ed alle casse disciplinate dal d.lgs. n. 509 del 1994
, qualora queste ultime abbiano optato, ai sensi del comma 12
dell’articolo 3 della legge n. 335 del 1995, per l’adozione del sistema
contributivo.
Nella considerazione che l’articolo 1 del decreto effettua un richiamo
ai soli lavoratori di cui all’articolo 1, comma 19, della legge n. 335
del 1995, cioè ai lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono
liquidati esclusivamente con il sistema contributivo, non possono
avvalersi della facoltà in esame i lavoratori cui si applicano i
cosiddetti sistemi di calcolo retributivo o misto.
Tuttavia, in analogia con quanto esplicitato al secondo capoverso del
punto 1.1 della presente circolare, sono parimenti inclusi nell’ambito
di applicazione della disposizione in parola gli assicurati che hanno
optato per il sistema di calcolo contributivo ai sensi di tale norma.
Come detto in premessa, ai sensi della normativa in vigore fino al 31
dicembre 2007, la facoltà di cumulo in argomento non poteva essere
esercitata dai lavoratori che avessero maturato il diritto ad un
trattamento pensionistico autonomo in una delle gestioni nelle quali
erano iscritti.
L’articolo 1, comma 76, della legge n. 247 del2007, adecorrere dal 1°
gennaio2008, hasoppresso tale limite consentendo anche a coloro che
hanno raggiunto il diritto a pensione in una delle gestioni in cui sono
assicurati di avvalersi della facoltà in argomento.
Nell’ipotesi in cui i lavoratori che hanno raggiunto un autonomo
diritto a pensione in una delle gestioni intendano beneficiare del
cumulo, la decorrenza della pensione, conseguita utilizzando i
contributi posseduti nelle diverse gestioni, non potrà essere anteriore
al 1° febbraio 2008.
E’ invece preclusa la possibilità di avvalersi dell’istituto in
questione a coloro che siano già titolari di un trattamento
pensionistico erogato da una delle gestioni nell’ambito delle quali si
chiede il cumulo.
L’istituto del cumulo dei periodi assicurativi è consentito ai fini del
conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, così come
definita dall’art.1, comma 19, della L.335/95, alla pensione di
inabilità e alla pensione ai superstiti indiretta, mentre non è
utilizzabile per il conseguimento del diritto all’assegno ordinario di
invalidità in quanto prestazione non prevista dal d.lgs. n. 184 del
1997.
Le prestazioni pensionistiche conseguite avvalendosi del cumulo dei
periodi assicurativi di cui al primo comma costituiscono un'unica
pensione alla quale si applicano tutti gli istituti di carattere
generale previsti per i trattamenti liquidati col sistema di calcolo
contributivo.
Al riguardo, si precisa che, a seguito dell’armonizzazione operata
dalla legge n. 335 del 1995, i requisiti amministrativi richiesti per i
trattamenti pensionistici conseguibili con il cumulo dei periodi
assicurativi sono i medesimi in tutte le forme assicurative ricomprese
nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, comma 1, del decreto n.
184 del 1997
Il cumulo riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi. Non è,
quindi, possibile il cumulo parziale sia per quanto riguarda le
gestioni che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 1,
comma 1, del decreto in esame, così come indicato dal Ministero del
Lavoro, sia per quanto riguarda i periodi contributivi di una singola
gestione.
Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione possono essere cumulati solo i periodi non coincidenti temporalmente.
Pertanto, l’ente competente all’istruttoria dovrà valutare una sola volta i periodi eventualmente coincidenti.
La misura del trattamento pensionistico deve essere calcolata
utilizzando i periodi di contribuzione, anche coincidenti, versati in
tutte le forme assicurative in cui è stato iscritto il lavoratore,
escludendo, però, i contributi versati nelle casse professionali di cui
al d.lgs. n. 509 del 1994 e al d.lgs. n. 103 del 1996.
Infatti, l’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 184 del 1997
recita: “Rientra nei poteri degli enti privatizzati gestori delle forme
di previdenza obbligatoria a favore di liberi professionisti, conferiti
dall'articolo 3, comma 12, della legge8 agosto 1995, n. 335, il
riconoscimento del computo dei periodi contributivi non coincidenti
posseduti dal professionista presso altre forme di previdenza
obbligatoria, al solo fine del conseguimento dei requisiti contributivi
previsti dall'ordinamento giuridico di appartenenza per il diritto a
pensione e non per la misura di quest'ultima”.
Il legislatore ha previsto che la concessione da parte delle Casse
professionali di una pensione con il cumulo gratuito dei periodi
contributivi versati presso forme assicurative gestite da Enti
previdenziali pubblici, valutando ai fini della misura i contributi
versati presso le Casse stesse, sia subordinata ad una loro
deliberazione, nel rispetto del principio di autonomia riconosciuto
dalla legge n. 335 del 1995.
Pertanto, i contributi versati presso le Casse professionali possono
essere cumulati con quelli versati presso forme assicurative
obbligatorie gestite da Enti previdenziali pubblici solo ai fini del
diritto, ma non per la misura della prestazione.
Ne consegue che l’importo complessivo della pensione non può tenere
conto dei contributi maturati presso le Casse professionali nemmeno ai
fini del raggiungimento dell’importo minimo di pensione pari ad almeno
1,2 volte l’assegno sociale necessario, ai sensi del suddetto articolo
1, comma 20, per l’accesso alla pensione contributiva prima del
compimento del 65° anno di età.
Qualora il soggetto al momento della domanda di pensione di vecchiaia,
del verificarsi dell’evento inabilitante ovvero del decesso sia
iscritto presso una delle Casse di cui ai decreti n. 509 del 1994 e n.
103 del 1996, dovrà presentare la domanda all’ultimo Ente in cui è
stato precedentemente iscritto. Sarà quest’ultimo Ente ad attivare la
procedura istruttoria per la determinazione del diritto a pensione,
richiedendo anche notizie sull’anzianità contributiva che il lavoratore
ha maturato presso le Casse professionali.
Se, al momento della domanda di prestazione con il cumulo dei periodi
assicurativi, il lavoratore dovesse risultare iscritto
contemporaneamente a più gestioni gli è data la facoltà di scegliere la
gestione presso cui presentare la domanda.
Qualora l’Inps risulti l’Ente di ultima iscrizione o quello cui
l’interessato ha scelto di presentare la domanda, sarà a carico
dell’Istituto l’avvio del procedimento ed il compimento
dell’istruttoria per il riconoscimento della prestazione richiesta.
Al fine di consentire la predetta istruttoria, l’assicurato o il suo
superstite dovranno indicare, nella domanda, le altre gestioni
previdenziali e Casse in cui sono accreditati i contributi da cumulare.
La Struttura territoriale Inps richiederà agli Enti ed alle Casse
interessati dal cumulo di comunicare le informazioni necessarie per
verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la
prestazione pensionistica richiesta.
Al termine dell’accertamento dovrà essere data comunicazione agli altri
Enti interessati affinché procedano, secondo quanto stabilito al comma
3 dell’articolo in esame, al pagamento delle quote di pensione di
propria competenza.
Nel caso in cui l’assicurato eserciti la facoltà di cumulo per il
conseguimento della pensione di vecchiaia,la Strutturaterritoriale
Inps, ove risulti ente istruttore, dovrà verificare che il lavoratore,
al momento della domanda, abbia perfezionato i requisiti di cui
all’articolo 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995, come modificato
dalla legge 23 agosto 2004, n. 243 e dalla legge 24 dicembre 2007, n.
247.
Pertanto, il lavoratore potrà accedere alla pensione di vecchiaia:
oppure
a prescindere dal requisito anagrafico, con un’anzianità contributiva
maturata complessivamente nelle varie gestioni, comprese le Casse, se
presenti, pari o superiore a 40 anni. Si ricorda che, ai fini del
computo della predetta anzianità, non concorrono i contributi versati a
titolo di prosecuzione volontaria mentre la contribuzione
accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del
diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5 (articolo 1, comma 7,
della legge n. 335 del 1995). Per le pensioni con decorrenza non
anteriore al 1°gennaio 2008, è utile anche l’anzianità derivante dal
riscatto dei periodi di studio.
Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 l’accesso alla pensione di vecchiaia è concessa, in alternativa alle sopra citate ipotesi, anche al raggiungimento di un’anzianità contributiva complessiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 58 anni di età, per i lavoratori dipendenti, e di 59 per quelli autonomi. Dal 1° luglio 2009 si applica il sistema delle “quote” introdotto dalla legge n. 247 del 2007 ed illustrato nella circolare n. 60 del 15 maggio 2008, al punto 2.
Anche per il raggiungimento dei 35 anni di anzianità contributiva si
utilizzano i criteri già illustrati per il computo dei 40 anni di
contribuzione (vedi messaggio n. 29224 del 4 dicembre 2007).
Nei casi sopra descritti, qualora il lavoratore o la lavoratrice
presenti domanda di pensione di vecchiaia prima del compimento dei 65
anni di età, l’ente istruttore dovrà verificare che, alla decorrenza
del trattamento, l’importo della pensione di vecchiaia non sia
inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale (articolo 1, comma
20, della legge n. 335 del 1995).
Al fine di accertare la sussistenza di tale condizione, la
Strutturaterritoriale Inps competente dovrà richiedere agli altri
Enti interessati, l’ammontare della quota di pensione maturata presso
di essi secondo le regole vigenti nel rispettivo ordinamento al momento
della presentazione della domanda (art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 184
del 1997). La somma di tutti i prorata non dovrà risultare inferiore al
limite sopra richiamato.
Nel caso in cui, tra le gestioni interessate dal cumulo vi sia anche
una Cassa e, quest’ultima non abbia riconosciuto, con delibera, il
predetto cumulo, l’assicurato avrà diritto alla pensione “cumulata”
solo se il relativo importo, senza la quota a carico della Cassa,
non risulti inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale.
Resta fermo che per l’accesso alla pensione, l’assicurato – alla data
di decorrenza del trattamento pensionistico - deve aver cessato
l’attività di lavoro dipendente eventualmente svolta (circolare n. 65
del 6 marzo 1995, punto 3; circolare n. 97 del 5 aprile 1995, punto 2).
Per la liquidazione della pensione di inabilità deve preliminarmente
essere verificato il requisito sanitario da parte dell’Ente o dalla
Cassa al quale il soggetto è iscritto al momento dell’evento
inabilitante.
Una volta riconosciuto lo stato di inabilità, l’Ente istruttore deve
verificare la sussistenza del requisito contributivo minimo richiesto
per il diritto al trattamento in esame.
Il diritto alla pensione di inabilità si consegue in presenza di
almeno 5 anni di assicurazione e di contribuzione, di cui almeno 3 anni
accreditati e/o dovuti nel quinquennio precedente la domanda.
Il lavoratore riconosciuto inabile ha diritto alla maggiorazione
convenzionale che dovrà essere attribuita con le modalità previste
dall’articolo 1, comma 15, della legge n. 335 del 1995; la
maggiorazione è determinata in relazione al periodo mancante al
compimento del sessantesimo anno di età, indipendentemente dal sesso
dell’interessato.
La maggiorazione convenzionale incrementerà le singole quote di
pensione a carico degli Enti interessati in misura proporzionale alle
anzianità contributive maturate dal lavoratore presso ciascuna di esse.
La maggiorazione in argomento va comunque riconosciuta entro
l’anzianità contributiva massima di 2080 settimane (articolo 1, comma
15, della legge n. 335 del 1995), conseguentemente l’Ente istruttore
deve tenere conto dei contributi complessivamente versati dal
lavoratore presso tutte le gestioni previdenziali coinvolte nel cumulo.
I periodi contributivi maturati nelle diverse gestioni nelle quali
l’assicurato è stato iscritto concorrono con quelli maturati nella
gestione “accertatrice” alla determinazione dell’anzianità contributiva
massima riconoscibile come maggiorazione convenzionale.
Nel sistema di calcolo contributivo, detta maggiorazione si determina
aggiungendo al montante contributivo individuale effettivamente
maturato dall’assicurato all’atto del pensionamento, un’ulteriore quota
contributiva riferita al periodo di maggiorazione, determinato
quest’ultimo secondo le modalità e le regole della medesima gestione
(circolare n. 180 del 1996 paragrafo 3).
Nel calcolo della quota di maggiorazione convenzionale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rilevano
esclusivamente le retribuzioni esistenti in tale gestione.
La ripartizione dell’onere derivante dalla maggiorazione convenzionale
tra le diverse gestioni, si effettua tenendo conto del rapporto tra
l’anzianità contributiva utile per la misura della pensione posseduta
dal lavoratore in ciascuna gestione e l’anzianità contributiva utile
per la misura acquisita complessivamente dal lavoratore nelle diverse
gestioni totalizzate.
Ove il lavoratore ottenga la pensione di inabilità prima del compimento
dei 57 anni di età, per determinare la quota di pensione a carico delle
forme assicurative gestite dall’Istituto dovrà essere applicato il
coefficiente di trasformazione previsto per i 57 anni.
Il cumulo dei periodi assicurativi può essere esercitato per la
liquidazione della pensione ai superstiti di assicurato, ancorchè
il lavoratore sia deceduto prima del compimento dell’età pensionabile.
L’Ente istruttore deve, quindi, accertare se il richiedente o i
richiedenti la pensione ai superstiti con il cumulo dei periodi
assicurativi rientrino tra i soggetti aventi titolo alla stessa e
se, considerando tutti i periodi di contribuzione non coincidenti,
compresi quelli posseduti nelle casse, se presenti, il de cuius abbia
complessivamente maturato almeno:
- cinque anni di assicurazione e contribuzione di cui almeno tre anni
nel quinquennio precedente la data del decesso
ovvero
- quindici anni di assicurazione e di contribuzione
Nel caso in cui il lavoratore sia deceduto prima del compimento dei 57
anni di età, per determinare la quota di pensione a carico di ciascuna
delle forme assicurative presso cui il de cuius aveva una posizione
assicurativa dovrà essere applicato il coefficiente di trasformazione
previsto per i 57 anni (circolare n. 180 del14 settembre 1996, par.
2.2).
Qualora il decesso del dante causa sia intervenuto anteriormente al 1°
gennaio 2008, agli aventi diritto potrà essere riconosciuta la pensione
ai superstiti con il cumulo dei periodi assicurativi, solo se il de
cuius, al momento della morte, non risultava aver perfezionato un
autonomo diritto a pensione in alcuna delle gestioni presso cui era
stato iscritto.
L’articolo 1, comma 4, del d.lgs. n. 184 del 1997 stabilisce che “gli
effetti giuridici ed economici derivanti dall'applicazione
dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 184 del 1997 decorrono dal
primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della
domanda di pensione da parte dell'assicurato e, in caso di decesso di
quest'ultimo, dal mese successivo a tale evento”.
Tale disposizione opera nei confronti di coloro che abbiano perfezionato i requisiti entro il 31 dicembre 2007.
Quanto sopra in relazione alle norme c.d. di “salvaguardia del diritto
a pensione” contenute nella legge n. 243 del 2004 (articolo 1, comma 3).
Ciò posto, si richiama l’articolo 1, comma 5, della legge n. 247
del 2007 che ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2008, le finestre
di accesso alla pensione di vecchiaia (v. in proposito circolare n. 60
del 2008).
Conseguentemente, per le pensioni di vecchiaia aventi decorrenza
1° gennaio 2008, si dovrà tener conto della disciplina in materia di
decorrenza introdotta dal menzionato articolo 1, comma 5, della legge
n. 247.
In particolare dovranno essere applicate le finestre di accesso
previste per i lavoratori dipendenti qualora i periodi di contribuzione
cumulati siano tutti maturati in forme assicurative per i lavoratori
dipendenti.
Nei rimanenti casi (quindi anche nelle fattispecie in cui siano
interessate le Casse) dovranno essere applicate le “finestre di
accesso” alla pensione di vecchiaia stabilite per i lavoratori autonomi.
Inoltre, come illustrato al punto 1.1. della presente circolare, la
facoltà di cumulare i periodi contributivi ai sensi della disposizione
in esame è stata estesa anche ai lavoratori che hanno maturato il
requisito autonomo a pensione in una delle gestioni interessate al
cumulo secondo quanto stabilito dal citato articolo 1, comma 76,
lettera b), della legge n. 247 del 2007.
Pertanto in tali fattispecie la pensione non può avere decorrenza
anteriore al febbraio 2008 e conseguentemente nei confronti degli
interessati si dovrà tener conto della disciplina in materia di
decorrenza introdotta dal menzionato articolo 1, comma 5, della legge
n. 247.
A) Legge n. 122/2010
Com’è noto l’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio
2010, n.122, haprevisto nuove disposizioni in materia previdenziale,
illustrate con circolari n. 126 del 2010 e n. 53 del 2011,
Di seguito, sommariamente, si riepilogano le disposizioni in materia di decorrenza per l’accesso alla pensione di vecchiaia.
Relativamente alle pensioni di vecchiaia aventi decorrenza 1°
gennaio 2011, l’articolo 12, commi 1 e 2, della legge n. 122 del 30
luglio 2010, che ha convertito con modificazioni il Decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, ha tra l’altro introdotto, dal 1° gennaio
2011, un’ulteriore nuova disciplina in materia di decorrenza della
pensione di vecchiaia rispetto alle disposizioni previste dalle
leggi n. 243 del 2004 e n. 247 del 2007.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, i soggetti che maturano il
diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia secondo le
disposizioni in esame potranno accedere alla pensione di vecchiaia:
In particolare, dovranno essere applicate le finestre di accesso
previste per i lavoratori dipendenti qualora i periodi di contribuzione
cumulati siano tutti maturati in forme assicurative per i lavoratori
dipendenti.
Nei rimanenti casi, quindi, anche nei casi in cui siano interessate le
Casse, dovranno essere applicate le “finestre di accesso” alla pensione
di vecchiaia stabilite per i lavoratori autonomi e parasubordinati.
B) Legge 15 luglio 2011, n. 111 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.
Con apposita circolare saranno forniti gli approfondimenti per
quanto riguarda le novità introdotte dalla legge n. 111/2011.
6. Rivalutazione delle pensioni liquidate con il cumulo dei periodi assicurativi. Integrazione al trattamento minimo.
Gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni
conseguite con il cumulo dei periodi assicurativi sono liquidati con un
meccanismo analogo a quello previsto per i trattamenti da
totalizzazione di cui al d.lgs. n. 42 del 2006.
Infatti, la pensione conseguita in applicazione della normativa in esame deve essere considerata come un’unica pensione.
Gli oneri di perequazione sono poi ripartiti proporzionalmente sulle singole quote in relazione al loro importo e posti a carico delle gestioni interessate.
Non si applicano ai trattamenti liquidati con il cumulo dei periodi assicurativi, ai sensi del comma 16 dell’art. 1 della legge n. 335 del 1995, le disposizioni sull’integrazione al minimo.
7. Trattamenti di famiglia
Sulle pensioni conseguite con il cumulo dei periodi assicurativi è
possibile erogare, in presenza, ovviamente, dei requisiti previsti
dalla normativa vigente, i trattamenti di famiglia.
Per quanto concerne la normativa da applicare, il Ministero ha
chiarito, con nota del 13 aprile 2010, prot. 04/UL/0002372/P, che si
deve far riferimento ai medesimi criteri utilizzati per le pensioni in
totalizzazione.
Pertanto, qualora tra le quote che hanno dato luogo alla pensione
cumulata ve ne sia almeno una a carico di una forma assicurativa dei
lavoratori dipendenti, al pensionato deve essere riconosciuto l’assegno
al nucleo familiare.
In mancanza di una quota a carico di una delle suddette forme
assicurative dei lavoratori dipendenti, troverà applicazione la
disciplina dei trattamenti di famiglia prevista per i titolari di
pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Il Direttore Generale
Nori